Uno degli strumenti indispensabili per la tua attività di commerciante di auto usate è senza dubbio la targa prova. Se ne hai già una e vuoi saperne di più – oppure se stai pensando di aprire una nuova attività e stai raccogliendo le informazioni – leggi questo articolo nel quale vediamo come funziona la targa prova.
La targa prova altro è che una targa utilizzabile per i veicoli che circolano in strada allo scopo di realizzare alcune particolari esigenze. Queste possono consistere in semplici prove tecniche o collaudi, dimostrazioni, trasferimenti, o ancora, per ragioni di allestimento o pubblicitarie.
Dal 2002 la targa prova (composta da caratteri neri su fondo bianco) è disciplinata in maniera più puntuale per quanto riguarda il rilascio, l’uso, la revoca e il rinnovo dell’autorizzazione.
Il D.P.R. 24 novembre 2001 -riguardante il “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” – ha introdotto nuove norme che riguardano la targa prova.
Sono state abrogate parti delle precedenti regolamentazioni previste dal Codice della Strada, introducendo ad esempio un unico modello di targa prova valido sia per gli autoveicoli e i loro rimorchi che per ciclomotori, motoveicoli, macchine agricole o macchine operatrici.
Sono diverse le categorie che possono richiedere la targa prova. Nello specifico possiamo riassumerle come segue:
L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – tramite gli uffici della Motorizzazione Civile – con validità annuale. Deve essere tenuta a bordo del veicolo sul quale è necessaria la presenza del titolare dell’autorizzazione o di un soggetto che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione.
Tale rapporto di colleborazione deve essere attestato da una documentazione appropriata e provvisto di una delega.
Le categorie sopra citate possono fare richiesta di targa prova alla Motorizzazione civile di competenza (fa fede la sede dell’Azienda che la utilizzerà) dietro presentazione dei seguenti documenti:
La targa prova deve essere coperta da assicurazione Rca per la responsabilità civile verso terzi ed è soggetta al pagamento della tassa automobilistica.
Sono previste sanzioni pecuniarie da 84 euro a 335 euro per veicoli in circolazione prova adibiti a uso diverso e da 25 euro a 99 euro per mancata esposizione della targa prova durante la circolazione.
Una recente sentenza della Cassazione (4 agosto 2016) ha sentenziato – inoltre – che l’uso della targa prova non esonera dall’obbligo di revisione del veicolo.
Secondo l’articolo 3 del DPR 474/2001, in caso di smarrimento o sottrazione della targa prova il titolare ne deve fare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia e successivamente potrà chiedere un nuovo rilascio.
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